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Circolare 123

Circ. n. 123 Limite assenze alunni per la validità dell’anno scolastico 2023-2024

Validità anno scolastico

Utente Stefano Martinez

da Stefano Martinez

Come previsto dall’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive
modificazioni, nella scuola secondaria di I grado ai fini della validità dell’anno scolastico e per la
valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato. Motivate deroghe in casi eccezionali, come previsto dal medesimo comma 1, sono
deliberate dal collegio dei docenti, purché non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.
L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo.
Per questo anno scolastico il limite massimo di assenze, pari a un quarto del monte ore annuale, è di
43 giorni di lezione. Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 1 Settembre 2023 (data di
inizio delle lezioni dell’a.s. 2023-2024) al 07 Giugno 2024 (data di termine delle lezioni).
I Docenti Coordinatori di classe hanno il compito di monitorare l’andamento delle assenze e di
informare le famiglie e gli alunni qualora il computo delle assenze accumulate rappresenti un rischio
per la validità dell’anno scolastico.
Si ricorda altresì ai genitori che autonomamente possono verificare l’andamento delle assenze dei
propri figli consultando il Registro Elettronico e che tale controllo costituisce assolvimento dovuto
da parte dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale dell’alunno.
Le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel
calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate.
Si indicano di seguito le deroghe al limite massimo di assenze deliberate in sede di Collegio dei
Docenti in data 14.02.2024, con delibera n° 3 :
• Motivi di salute documentati con certificazione medica che attesti inizio e fine malattia;
• Terapie o cure documentate con certificazione medico specialistica che attestino inizio e
fine delle stesse;
• Partecipazione ad attività sportive e agonistiche con associazioni riconosciute dal CONI, con
data di inizio e fine delle stesse;
• Attività agonistiche e artistiche che prevedono gare a livello nazionale ed internazionale;
• Grave lutto familiare;

• Assenze per particolari situazioni di disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il
consiglio di classe tramite i servizi sociali.
Si ribadisce che le deroghe sono possibili a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del
Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Poiché il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’ESCLUSIONE dallo
scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva, tutte le motivazioni devono essere
preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.

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