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Circolare 91

Circ n. 91 – Legge 159-2023 e obbligo scolastico

obbligo scolastico

Utente SSIC842003-aut

da Ssic842003-aut

Si rende noto che è in vigore la legge n. 159/23 (cosiddetto “Decreto Caivano”) di conversione del
decreto legge 123/23 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla
criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”.
Il testo del decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste,
di particolare rilievo è l’articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione delle famiglie.
Con detto articolo, vengono introdotte le seguenti novità:
• È stato integralmente riscritto l’articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull’adempimento
dell’obbligo di istruzione) con l’articolo 12, comma 01, Disposizioni per il rafforzamento del rispetto
dell’obbligo di istruzione in cui si ridefinisce la disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e
dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e
prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del
minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.
A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell’art.12 della L. 159/2023:
punto 4)
Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che
sono assenti per piu’ di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.
Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile
dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché’
questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.
In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno
un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
• È stato introdotto nel codice penale l’articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni
in caso di violazione dell’obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non
iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno
quando le assenze ingiustificate del minore durante l’anno scolastico siano tali da costituire elusione
dell’obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi;
mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza
giustificati motivi).

• Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato
introdotto, all’articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale “Non ha altresì diritto all’Assegno di
inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare
frequenza della scuola dell’obbligo”.
I coordinatori di classe e/o il personale docente segnaleranno le situazioni critiche che coinvolgono i
minori in obbligo scolastico come sopra evidenziato.

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